La Cassazione, con la sentenza n. 16443 pubblicata il 21 giugno 2018, si è espressa per la prima volta in ordine al giudice competente a conoscere delle domande risarcitorie spiegate ai sensi dell’art. 18 L. 300/1970, nel testo novellato dalla L. 92/2012, nei confronti di un datore di lavoro assoggettato a procedura concorsuale, elaborando il seguente principio di diritto: “qualora risulti l’interesse del lavoratore all’accertamento del diritto di credito risarcitorio in via non meramente strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura di amministrazione straordinaria, bensì effettivo alla tutela della propria posizione all’interno dell’impresa, spetta al giudice del lavoro la cognizione delle domande di impugnazione del licenziamento, di reintegrazione nel posto di lavoro e di accertamento, nel vigore del testo dell’art. 8 l. 30071970 come novellato dall’art. 1, comma 42, l. 92/2012, della misura dell’indennità risarcitoria dovutagli”.
La sentenza, dunque, finisce per concludere – esprimendo un principio apparentemente innovativo che potrà e dovrà essere meglio calibrato alla luce delle decisioni che verranno assunte nei mesi a venire – che è il Giudice del Lavoro, quale “giudice del rapporto”, a essere competente ad accertare l’an e il quantum dell’indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo, poiché con le modifiche introdotte all’art. 18 L. 300/1970 dalla L. 92/2012 è mutata la modalità operativa di applicazione della sanzione, non più automatica, ma selettiva e fondata sulla valutazione di elementi interni al rapporto di lavoro e sulla gravità della violazione commessa dal datore di lavoro.
Al Giudice del Lavoro resta invece ovviamente inibita la pronuncia di condanna; pertanto il lavoratore, una volta ottenuta la pronuncia di accertamento da parte del Giudice del Lavoro, dovrà insinuarsi al passivo per l’indennità risarcitoria nella misura da questo accertata.