La Corte di Cassazione, con la sentenza 16 agosto 2016, n. 17113, ha confermato che il termine previsto dalla contrattazione collettiva per la conclusione del procedimento disciplinare (nella specie: il CCNL Metalmeccanici) ha natura perentoria, ma ha anche precisato che “nel regime delle tutele graduate dall’art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012 …, la violazione della previsione della contrattazione collettiva che prevede un termine per l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, è idonea ad integrare una ‘violazione … della procedura di cui all’art. 7’ della l. 300/70, con conseguente operatività della tutela prevista dal sesto comma dell’art. 18 della stessa legge”, consistente in un’indennità variabile fra sei e dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Ciò in quanto, se è vero che il sesto comma del novellato art. 18 si limita a un “generico riferimento” alle violazioni dell’art. 7 l. 300/1970, è anche vero che le disposizioni collettive assumono un ruolo di integrazione della norma legale, sicché la conseguenza non potrà che essere la medesima. La motivazione della sentenza, peraltro, pare non ritenere pregnante il testo della norma collettiva, che non si limita a porre un termine per l’irrogazione della sanzione, ma afferma che l’inerzia del datore di lavoro si traduce in pieno accoglimento delle giustificazioni. Occorreranno altre pronunzie per ritenere consolidato l’orientamento in relazione allo specifico contratto collettivo in esame.
