La Cassazione, con la recente pronuncia n. 14108 del 1° giugno 2018, ha chiarito entro quale termine deve impugnarsi in via giudiziale il licenziamento nell’ipotesi in cui sia stato esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c.
La Corte ritiene che il termine decadenziale di sessanta giorni per il deposito del ricorso giudiziale di cui all’art. 6 L. 604/1966 si applichi “solo nel caso di pregiudiziale rifiuto del (procedimento inerente il) tentativo di conciliazione (o arbitrato), essendo a ciò equivalente il mancato accordo necessario al relativo espletamento, e dunque nel caso in cui la conciliazione o l’arbitrato non abbiano luogo tout court per una pregiudiziale volontà contraria e non invece nel caso in cui uno dei due procedimenti deflattivi si siano regolarmente svolti, seppur con esito negativo”. Pertanto, qualora il tentativo di conciliazione si sia svolto nelle competenti sedi e si sia concluso con un mancato accordo, continua ad applicarsi per il deposito del ricorso giudiziale il termine decadenziale di centottanta giorni dall’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, termine che però, ai sensi del secondo comma dell’art. 410 c.p.c., resta sospeso per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione.
