Il Tribunale di Milano con sentenza del 16 dicembre 2016 n. 3370 (estensore dott. Mariani) ha affrontato, seppur incidentalmente, il tema delle conseguenze delle novità introdotte dal D.Lgs. 81/2015 all’art. 2103 c.c. sull’obbligo di repêchage, novità in virtù delle quali lo jus variandi del datore di lavoro non è più limitato alle mansioni equivalenti, ma è esteso a tutte le mansioni ricomprese nel livello di inquadramento del lavoratore.
La sentenza in esame, conformemente a quanto già da più voci affermato nei primi commenti alla riforma, ha ritenuto che le modifiche intervenute in materia di mansioni si riflettano in una analoga modifica dell’ambito all’interno del quale il datore di lavoro ha l’onere di cercare di reimpiegare il lavoratore in esubero.
Pertanto, sarebbe illegittimo il licenziamento in mancanza di prova dell’impossibilità di adibire il lavoratore ad altra mansione, anche non equivalente, riconducibile allo stesso livello d’inquadramento delle ultime mansioni svolte, con applicazione della disciplina risarcitoria di cui al 5° comma dell’art. 18, L. 300/1970.
