La Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 1026 pubblicata il 22 agosto 2017 affrontava il tema della liceità o meno della trasformazione temporanea dell’orario di lavoro da part-time a full time e della conseguente possibilità di ritorno automatico all’orario parziale al termine del periodo di trasformazione convenuto, in una vicenda nella quale un professionista di BattistiOtto Avvocati assisteva la società datrice di lavoro appellante.
Nel caso di specie la lavoratrice era stata assunta a tempo parziale, ma nel corso del rapporto di lavoro e sulla base di reiterati accordi tra le parti il contratto veniva trasformato a tempo pieno fino al momento in cui, scaduto il termine indicato nell’accordo e nelle proroghe, veniva ripristinato il rapporto di lavoro a tempo parziale come originariamente pattuito.
Il Tribunale di Lodi aveva sostenuto, sulla base del c.d. principio del consolidamento, il diritto della ricorrente alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full time e avverso tale decisione la società aveva proposto appello.
La Corte milanese, accogliendo l’appello proposto dalla società, ha riconosciuto che non può trovare applicazione il c.d. consolidamento se la modifica temporanea dell’orario di lavoro è pattiziamente stabilita, a meno che non si sostenga l’invalidità dell’accordo o delle relative proroghe (cosa che non è avvenuta nel caso di specie).
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