“Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente è tenuto, a pena di decadenza, solo ad indicare specificatamente in seno al ricorso i documenti già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato; ne consegue che, in difetto di produzione del documento indicato specificatamente in ricorso, il tribunale deve disporre l’acquisizione dal fascicolo della procedura fallimentare ove esso è custodito”: è con particolare soddisfazione che diamo conto del principio di diritto enunciato dalla Cassazione nella sentenza n. 12549/2017 del 19 aprile – 18 maggio 2017, in una vicenda nella quale un professionista di BattistiOtto Avvocati assiste una dirigente contro una società sottoposta a procedura di amministrazione straordinaria.
La sentenza, che cassa con rinvio una pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia, prosegue – con alcune importanti precisazioni – nel solco tracciato da alcune recenti pronunce, in evidente rottura rispetto al più risalente e maggioritario orientamento, secondo il quale nel giudizio di opposizione è necessario produrre nuovamente, a pena di decadenza, i documenti già prodotti a corredo della domanda di ammissione al passivo.
Il revirement è motivato attraverso un’attenta analisi del quadro normativo vigente, anche alla luce delle recenti riforme, e poggia principalmente su due cardini: l’art. 99, co. 2, n. 4), L. fall., che testualmente richiede, a pena di decadenza, solo l’“indicazione specifica” dei documenti già prodotti (e non la loro nuova produzione); e l’unicità del fascicolo nel procedimento di verifica del passivo, ricavabile da disposto dell’art. 90 L. fall. e resa oggi ancor più manifesta dalla vigente disciplina sul deposito telematico in cancelleria delle domande di insinuazione allo stato passivo.
Non potendosi dunque distinguere tra fascicolo di parte e fascicolo d’ufficio, i documenti prodotti dal creditore istante entrano a far parte del fascicolo della procedura e sono destinati ad essere acquisiti nella sfera di cognizione del giudice dell’impugnazione, alla sola condizione che essi siano stati espressamente e specificamente indicati nel ricorso in opposizione.
