Il 2 marzo 2020 è stato approvato il decreto legge n. 9, recante le prime misure urgenti per lavoratori e imprese in relazione all’epidemia di Covid19.
Qui di seguito un breve commento agli articoli da 13 a 17.
Art.13
La norma è rivolta alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del trattamento di CIGO e dell’assegno ordinario e che
A) siano situate nella c.d. “zona rossa”, ossia nei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini in Lombardia e Vo’ in Veneto;
B) siano site fuori dalla zona rossa, ma abbiano alle dipendenze lavoratori residenti o domiciliati in tali zone, impossibilitati, a norma del DPCM 1o marzo 2020, ad allontanarsi dai territori sopra richiamati.
Il perimetro applicativo dell’art. 13 è quindi solo quello della c.d. “zona rossa”, e il trattamento richiesto deve trovare causale nell’emergenza epidemiologica di cui al DPCM 1o marzo 2020.
Comunque si potrà chiedere l’intervento di cui all’articolo in discussione solo per i lavoratori già in forza alla data del 23 febbraio 2020.
La norma in discussione prevede al primo comma una semplificazione procedurale dispensando le imprese dalle fasi di informazione e consultazione sindacale (art. 14 D. Lgs. n. 148/2015) per l’accesso alla CIGO, prevedendo un’esenzione dal rispetto dei termini per la presentazione della domanda di accesso all’integrazione salariale ordinaria (art. 15, co. 2, D. Lgs. n. 148/2015) e al rispetto dei termini per la presentazione della domanda di accesso all’assegno ordinario (Fis, ex art. 30, co. 2 D. Lgs. n. 148/2015).
I trattamenti richiesti possono essere concessi per un periodo massimo di 3 mesi; le domande di accesso ai diversi trattamenti devono essere presentate entro la fine del quarto mese successivo all’inizio della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa.
Il periodo di integrazione salariale disposta in applicazione dell’art. 13 non sarà computato nel periodo massimo di godimento degli ammortizzatori sociali, sia singolarmente che complessivamente considerati.
Qui di seguito il testo dell’articolo.
Art. 13
Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
1. I datori di lavoro che presentano domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario, per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per unita’ produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica di cui al medesimo decreto, sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e dei termini del procedimento previsti dagli articoli 15, comma 2, e 30, comma 2, del predetto decreto legislativo, nonché, per l’assegno ordinario, dall’obbligo di accordo, ove previsto. Le medesime condizioni si applicano alle domande presentate da datori di lavoro per unita’ produttive al di fuori dei comuni di cui al primo periodo, in riferimento ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a tre mesi.
2. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di cui al comma 1, esclusivamente per il riconoscimento dei medesimi, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e dei limiti previsti dagli articoli 12, 29 commi 3 e 4, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.
3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l’anno 2020.
4. L’assegno ordinario di cui al comma 1 e’ concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015. La prestazione di cui al presente comma e’ riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 4,4 milioni di euro per l’anno 2020.
5. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
6. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui ai commi 3 e 4. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e’ stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 14
Le aziende situate nella c.d. “zona rossa” (ossia nei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini in Lombardia e Vo’ in Veneto) che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso la concessione di un trattamento di CIGS, possono richiedere, con le stesse modalità di cui all’art. 13, l’intervento della CIGO, in ragione dell’emergenza epidemiologica, per un periodo massimo di 3 mesi.
Il riconoscimento di tale trattamento è subordinato alla previa interruzione della CIGS con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Qui di seguito il testo dell’articolo.
Art. 14
Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria
1. Le aziende site nei comuni individuati nell’allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, previa adozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un decreto di interruzione degli effetti del predetto trattamento, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 13 riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l’anno 2020 e per un periodo in ogni caso non superiore a tre mesi. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata all’interruzione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.
2. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al comma 1. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e’ stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 15
La norma è rivolta alle aziende che non rientrano nel campo di applicazione del trattamento di CIGO e dell’assegno ordinario e che
A) siano situate nella c.d. “zona rossa”, ossia nei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini in Lombardia e Vo’ in Veneto;
B) siano site fuori dalla zona rossa, ma abbiano alle dipendenze lavoratori residenti o domiciliati in tali zone, impossibilitati, a norma del DPCM 1o marzo 2020, ad allontanarsi dai territori sopra richiamati.
Queste aziende possono presentare domanda di accesso alla cassa integrazione in deroga, per il periodo della sospensione e comunque per non più di 3 mesi.
Le domande di accesso alla cassa in deroga devono essere presentate alle Regioni, che, nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal decreto, provvedono alla concessione, con decreto che dovrà essere trasmesso dalle Regioni stesse all’INPS.
I trattamenti integrativi potranno esclusivamente essere concessi con modalità di pagamento diretto dell’INPS secondo le modalità dell’art. 44, comma 6-ter, D. Lgs. n. 148/2015, e pertanto “il datore di lavoro e’ obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto” entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione del trattamento o dalla data del provvedimento di concessione se successivo, considerato che “trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente”.
Qui di seguito il testo dell’articolo.
Art. 15
Cassa integrazione in deroga
1. I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unita’ produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unita’ produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.
3. Il trattamento di cui al presente articolo e’ riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l’anno 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data del 23 febbraio 2020.
4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le regioni interessate, ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo, e’ disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e’ stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.
5. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso esclusivamente con la modalità’ di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
6. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 16
Ai lavoratori parasubordinati, agli agenti e agli altri lavoratori autonomi che al 23 febbraio 2020 stavano prestando attività lavorativa nelle “zone rosse”, o che risultano ivi residenti o domiciliati, hanno diritto al riconoscimento di una indennità pari a 500 euro mensili che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai sensi del TUIR.
La richiesta del trattamento, erogato direttamente dall’INPS, va presentata alle Regioni, che provvedono alla concessione con decreto, che sarà poi trasmesso all’INPS con la lista dei beneficiari a cui riconoscere l’indennità.
Qui di seguito il testo dell’articolo.
Art. 16
Indennità lavoratori autonomi
1. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data e’ riconosciuta, ai sensi del comma 2, un’indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il trattamento di cui al presente articolo e’ concesso con decreto della regione interessata, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l’anno 2020. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le regioni interessate, ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo, e’ disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e’ stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 17
La disposizione si applica alle aziende del settore privato, compreso quello agricolo, che non rientrano nel campo applicativo delle “vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario del lavoro” e che
A) siano collocate in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, ma al di fuori della c.d. “zona rossa” (ossia fuori dai comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini in Lombardia e Vo’ in Veneto); o
B) ovunque siano situate, abbiano alle proprie dipendenze lavoratori residenti o domiciliati in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.
La disposizione prevede un trattamento di cassa integrazione salariale in deroga per le sospensioni e riduzioni di orario per un periodo massimo di un mese.
In questo contesto la concessione del trattamento è subordinata al raggiungimento di un accordo con la OO.SS comparativamente più rappresentative; ciò perché deve essere valutato in concreto se l’emergenza epidemiologica abbia causato all’impresa un “accertato pregiudizio”, a differenza di quanto previsto agli articoli precedenti con riferimento alle aziende della “zona rossa”, in cui il pregiudizio è presunto iuris et de iure.
Le domande di accesso al trattamento devono essere presentate alle Regioni, che provvedono con decreto alla concessione. Il decreto, unitamente alla lista dei beneficiari, deve essere inoltrato dalle regioni all’INPS che provvede all’erogazione delle prestazioni.
I trattamenti integrativi potranno esclusivamente essere concessi con modalità di pagamento diretto dell’INPS secondo le modalità dell’art. 44, comma 6 ter, D. Lgs. n. 148/2015, e pertanto “il datore di lavoro e’ obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalita’ stabilite dall’Istituto” entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione del trattamento o dalla data del provvedimento di concessione se successivo, considerato che “trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente”.
Qui di seguito il testo dell’articolo.
Art. 17
Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna
1. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 15, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unita’ produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unita’ produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d’intesa con le regioni, nell’ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l’anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna. Per i lavoratori e’ assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. La prestazione di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, non puo’ essere equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.
3. Il trattamento di cui al presente articolo e’ riconosciuto nel limite massimo di un mese a valere sulle risorse, assegnate alle regioni di cui comma 1 e non utilizzate, di cui all’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data.
4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, la cui efficacia e’ in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 1. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e’ stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.
5. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.