Con la sentenza n. 20519 del 30 luglio 2019 la Corte di Cassazione ha ribadito, dando continuità a un principio consolidato, che le comunicazioni del datore di lavoro si considerano conosciute dal lavoratore nel momento in cui pervengono al suo indirizzo, momento che, in caso di comunicazione a mezzo posta e assenza del lavoratore al momento della consegna, coincide con il rilascio dell’avviso di giacenza.
La contestazione preventiva di addebito (così come il licenziamento) è atto unilaterale recettizio e quindi produce i suoi effetti nel momento in cui viene a conoscenza del destinatario. Infatti l’art. 1335 c.c. dispone che ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, a meno che questi non dia prova di essersi trovato nell’impossibilità di avere conoscenza della dichiarazione.
Pertanto, qualora l’invio della lettera di contestazione (o della lettera di licenziamento) avvenga tramite raccomandata e il lavoratore sia assente, la comunicazione si perfeziona alla data in cui viene rilasciato l’avviso di giacenza, in quanto opera la presunzione ex art. 1335 c.c. Incombe quindi sul lavoratore-destinatario l’onere di superare la presunzione di conoscenza, dimostrando che vi è stato un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà che gli ha impedito di avere effettiva conoscenza della comunicazione; ipotesi che, precisa la Corte, non ricorre qualora la lontananza dal luogo di ricevimento della dichiarazione non sia continuo ed assoluto.
La presunzione non opera solo qualora il datore di lavoro sia a conoscenza dell’allontanamento del lavoratore dal domicilio. In tutti gli altri casi, essendosi il datore di lavoro comportato secondo i generali canoni di correttezza e buona fede, la presunzione di conoscenza opera e la contestazione di addebito (o la lettera di licenziamento) si considerano notificate al lavoratore “per il solo fatto oggettivo dell’arrivo della dichiarazione all’indirizzo del destinatario”.
Si tratta di principi certo non innovativi, ma sempre attuali, che assumono particolare importanza nel momento in cui la ricezione della lettera da parte del lavoratore segni il dies a quo per la decorrenza di un altro termine (ad esempio, se la comunicazione ha ad oggetto il licenziamento, sarà da tale momento che inizierà a decorrere il termine per la sua impugnazione).
