Il Tribunale di Milano, con sentenza del 3 novembre 2016 (estensore dott. Scarzella), ha affrontato il tema delle conseguenze, in una fattispecie regolata dal D.Lgs. 23/2015, del recesso datoriale per mancato superamento della prova, in caso di nullità del patto di prova (nella specie: il lavoratore aveva tempestivamente disconosciuto la firma e il datore di lavoro non aveva formulato istanza di verificazione).
Il Tribunale ha ricondotto la fattispecie all’ipotesi di cui all’art. 3, co. 2, D.Lgs. 23/2015, ritenendo insussistente il fatto materiale posto alla base del licenziamento, con conseguente condanna del datore di lavoro alla reintegrazione.
