“L’atto di cessazione del rapporto di lavoro, nell’ambito dell’applicazione della clausola sociale e con contestuale assunzione presso il nuovo appaltatore, deve essere qualificato come risoluzione consensuale del rapporto e non può essere ritenuto un licenziamento“: sulla base di questo principio, il Tribunale di Busto Arsizio (ord. del 10 maggio 2017, est. Molinari) ha respinto il ricorso Fornero di un lavoratore che, nell’ambito di un cambio appalto nel settore dell’handling aeroportuale, aveva impugnato la cessazione del rapporto comunicatagli dall’impresa cessante, qualificandola come licenziamento e lamentandone l’illegittimità per violazione della l. 223/1991.
Secondo il Tribunale bustocco, che cita a sostegno anche la sentenza n. 20523/2015 della Cassazione, nella fattispecie si realizza un “complesso negozio trilaterale“, il quale, “in funzione della nuova occupazione, contestualmente pattuita, prevede la risoluzione consensuale del primo contratto e l’avvio immediato del nuovo rapporto“.
