Secondo quanto disposto dalla Cassazione in una recente sentenza (la n. 17531/2017, pubblicata il 14 luglio 2017) un badge a radio frequenza non si limita a rilevare e trasmettere al datore di lavoro solo i dati relativi all’orario di ingresso e di uscita dei lavoratori, ma realizza “in concreto un controllo costante e a distanza circa l’osservanza da parte degli stessi (dipendenti) del loro obbligo di diligenza, sotto il profilo del rispetto dell’orario di lavoro”.
La Cassazione ha confermato quanto statuito dal Giudice di prime cure e dal Giudice d’appello: un badge a radio frequenza non è un mero rilevatore di presenze, ma uno strumento di controllo a distanza che consente di realizzare un “controllo continuo, permanente e globale”. Pertanto, qualora lo strumento sia utilizzato dal datore di lavoro in assenza di accordi con le rappresentanze sindacali o di autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro, tale utilizzo è illegittimo per violazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
