Il Tribunale di Milano (ordinanza 15 giugno 2018, n. 16284, est. dott. Di Leo) si è espresso sul tema della decadenza ex art. 32 L. 183/2010 in ipotesi di gruppo di imprese.
Nel caso di specie due lavoratori licenziati all’esito di una procedura ex artt. 4 e 24 l. 223/1991 hanno agito in giudizio, tanto nei confronti della datrice di lavoro quanto nei confronti di altra Società del medesimo Gruppo, domandando – previo accertamento dell’imputabilità dei rapporti di lavoro in capo a entrambe le convenute – l’annullamento del licenziamento, con condanna delle resistenti in solido fra loro alle conseguenze reintegratorie e risarcitorie (o in subordine solo risarcitorie) di cui all”art. 18 l. 300/1970.
La difesa delle società, patrocinate da due professionisti dello Studio BattistiOtto Avvocati, aveva eccepito la decadenza di cui all’art. 32 L. 183/2010, per la mancata impugnazione stragiudiziale del licenziamento nei confronti della società che i ricorrenti asserivano essere codatore di lavoro.
L’art. 32, comma 4 lett. d), L. 183/2010 prevede che le disposizioni di cui all’art. 6 L. 604/1966 relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento si applicano anche qualora “si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”.
Sulla base di tale previsione il Giudice ha riconosciuto che i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare il licenziamento in via stragiudiziale anche nei confronti dell’altra società del gruppo in quanto “soggetto diverso dal titolare del contratto” di cui all’art. 32 L. 183/2010. Nel caso di specie, invece, non solo i ricorrenti non avevano impugnato il licenziamento nei confronti dell’altra società che ritenevano essere loro (co)datore di lavoro, ma neppure avevano sostenuto nella lettera di impugnazione inviata alla formale datrice di lavoro l’esistenza di una codatorialità.
